RICONOSCIMENTO NOBILIARE
DI STATO
La nobiltà di una famiglia per essere tale, deve essere riconosciuta con un formale provvedimento da parte dello stato sovrano di appartenenza.
Ad esempio:
-I nobili Inglesi per esser tali, devono essere riconosciuti nei loro diritti storico -nobiliari dal Regno Unito, e quindi pubblicati nel ROLL OF THE PEERAGE (repertorio nobiliare tenuto presso la Camera dei Lord’s ed aggiornato dall’ufficio della Corona).
-I nobili Spagnoli per esser tali, devono essere riconosciuti nei loro diritti storico -nobiliari dal Regno di Spagna, e quindi pubblicati nella GUIA OFICIAL (repertorio nobiliare aggiornato dal Minister i o de Justicì a Espanol).
-Allo stesso modo anche i nobili dei rispettivi stati italiani preunitari, dovevano essere formalmente riconosciuti dallo stato di appartenenza, con formale, provvedimento di stato, e quindi pubblicati nei rispettivi repertori, nobiliari, ufficiali, dello stato (ogni stato aveva il suo).
Sotto in ordine cronologico, le varie legislazioni nobiliari vigenti per le casate calabresi:
-Dal 1816 al 186 1 col Regno delle due Sicilie.
-Dal 1861 al 194 6 con Regno d’Italia.
-Dal 2 giugno 1946 ad oggi con la Repubblica Italiana.
LEGISLAZIONE ARALDICO NOBILIARE
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE
Principali Reali Dispacci del Regno delle Due Sicilie in materia di regolamentazione della Nobiltà
Real Dispaccio del 16 ottobre 1743:
“Avendo supplicato al Re, Nostro Signore, con gli aggiunti memoriali, li nobili della città di Pozzuoli, a fin che resti dichiarato se il tempo notabile nel quale vive nobilmente una famiglia debba determinarsi secondo le leggi e giudicature… Sua Maestà ha dichiarato e stabilito, a tenore di quel che si è risoluto e stabilito nella causa della nobiltà della città di Bitonto, che il tempo notabile si intenda per colui il quale avrà avuto l’avo il quale abbia vissuto nobilmente, e senza esercitare uffizi o arti vili, e il padre ancora, ed il medesimo pretensore come e padre e l’avo”.
Reale
Dispaccio del 25gennaio 1756:
“Per
l’ammissione de Cadetti nelle Truppe per incontrastabile
principio ne’ domini di S.M., la Nobiltà si distingua in
tre classi.
La prima di Nobiltà Generosa, si verifichi
col possesso di un feudo nobile nella continuata serie di
secoli, con le pruove legittime di aggregazione tra Nobili
di Città regia, nella quale sia una versa Separazione, o
con l’origine d’ascendente, che per la gloriosa carriera
delle Armi, della Toga, della Chiesa, o della Corte abbia
ottenuto distinto, e superior Impiego, o Dignità, e che i
suoi Discendenti per lo corso di lunghissimo tempo si sian
mantenuti nobilmente, facendo onorati Parentati, senza mai
discendere ad Ufizj vili, e populari, né ad arti
meccaniche, ed ignobili.
La
seconda detta di Privilegio, comprenda tutti Coloro, che per
meriti, e servizj personali prestati alla Corona e allo
Stato, giungono ad essere promossi a gradi maggiori, ed
onorifici della Milizia, della Toga, e della Corte. E tutti
coloro, che nelle dette, ed altri Classi di real servizio, e
dello Stato giungono ad ottenere decorosi impieghi, i quali
imprimono carattere.
La terza chiamata Legale, o sia
Civile comprenda quelli, i quali facciano costare avere così
essi, che il loro Padre, ed Avo vissuto in Città demaniale,
e regia, escluse le baronali, sempre civilmente con decoro,
e comodità, senza esercitare carica, e impiego basso, e
popolare, e sono sempre stati riputati dal Pubblico Uomini
onorati, e dabbene.
La Nobiltà della prima Classe, si esigge per chi aspiri a servir da Cadetto ne’ Regimenti provinciali.
Quella
della seconda basti per entrare a servir da Cadetto ne’
Regimenti, o altri Corpi delle Reali Truppe. Comprenda i
Figli de’ Capitani inclusivamente, e sopra, de’ Ministri
togati de’ Domini di S.M., de’ Presidenti di Spada, e
Cappa, della Sommaria, de’ Presidi delle Provincie, de’
Tesorieri generali di ambedue i Regni, e con dispensa della
minor età, incomincino a fare il servizio giunti alli anni
14. Quella della terza equivalga alla seconda, e comprenda
anche i Negozianti di Cambio, o sia di Ragione, i di cui
Padre, ed Avo abbiano esercitato lo stesso impiego, e non
altro d’inferior condizione.
Con i Figli delli
Ufiziali Subalterni si abilitano ancora quelli degli Uditori
di Provincia, e di Governatori Regj: i primi all’età di
16 anni, i secondi in quella di anni 18.
E finalmente i Figli de’ Mercanti di lana, e di seta, de’ quali il Padre, ed Avo abbiano fatto ugual negozio, possian essere aggraziati a servire da Cadetti solamente nell’età di anni 18”.
Reale Dispaccio di Ferdinando IV del 24 dicembre 1774:
«Si faccia costà la divisione dei ceti in tre classi. Una cioè delle famiglie nobili, la quale comprender debba tutti coloro che vivono nobilmente e che li di loro maggiori così parimenti hanno vissuto; con includersi in detta classe li nobili di privilegio, cioè, li dottori di legge, li dottori di medicina, in quanto però alle persone non già alle famiglie. Ben inteso che li dottori di legge, subito avranno da padre in figlio acquistato lo stesso onore, debbono essere ascritte le famiglie delli medesimi al primo ceto, purché non si esercitino i mestieri vili e servili. Non così per li medici, l’ascrizione dei quali alla prima classe sarà sempre delle persone tantum, e con condizione espressamente richiesta in detta Real Carta, che non possano essi giammai essere eletti per individui del Decurionato o per annuali amministratori dell'Università. Nella seconda classe vuole il Re che vi siano ascritte le famiglie di coloro che vivono civilmente, come ancora li notari, li mercanti, li cerusici e gli speziali; e nella terza finalmente gli artisti e li bracciali».
Real Dispaccio del 27 novembre 1780
Tratta delle condizioni necessarie per non perdere la nobiltà pur vivendo in una città feudale.
“Confirmando il Re la sua Real determinazione de’ 20 giugno 1763, con cui dichiarò che i soggetti i quali pretendessero di servire in qualità di Cadetti nei reggimenti nazionali di questo regno, provar dovessero la loro nobiltà generosa, a norma di quanto da S.M.C., suo augusto padre, trovasi già stabilito nel primo capo della Prammatica de’ 25 gennaio 1756. E considerando S.M. che vi sono molte città nel regno, che prima erano Regie e Demaniali, e quindi sono state infeudate, nelle quali, prima dell’infeudazione, vi era distinzione di ceto, che si è ritenuta anche dopo; come ancora che il passaggio di un luogo a ragion di feudo non debba produrre un perenne pregiudizio a tante nobili famiglie, fra le quali molte rinomate ed illustri; si è degnata la M.S. uniformandosi al parere umiliatole dalla Real Camera di S. Chiara, nella sua consulta de’ 18 agosto del corrente anno, che continuino dette famiglie a godere delle distinzioni a cui avean titolo prima della infeudazione di dette città, la quale in verun modo deve recar svantaggio alle qualità del sangue, in togliere la continuazione del godimento della nobiltà generosa, quando l’abbiano anteriormente conseguita e sia pienamente provata con legittimi godimenti, e che possono gl’individui delle famiglie medesime essere ammessi a servire in qualità di cadetti ne’ cennati reggimenti nazionali, allorché piaccia a S.M. di loro accordare grazia.
Con questi principii dichiara inoltre S.M. che, quando provisi legittima la discendenza del cadetto del reggimento di fanteria di Reale Italiano N.N. di Sessa (di cui trattò ancora la cennata consulta di essa Real Camera) da famiglia che godeva da due secoli del distintivo di nobile; non sia di ostacolo al medesimo, per entrare a servire ne’ reggimenti nazionali, il ritrovarsi la sua famiglia in luogo baronale, purché prima di situarvisi fosse effettivamente nobile, o che tale fosse riconosciuta in detto luogo prima di esser feudo, e che il medesimo fosse allora nella classe delle città Regie. Lo partecipo nel Real nome a V.S. Ill.ma per intelligenza, e adempimento della riferita Real Camera di S. Chiara”.
Real dispaccio 7 maggio 1795:
Si stabilì che gli ufficiali delle Reali Segreterie di Stato e parimenti i loro figli, avessero diritto agli onori spettanti alla prima classe di nobiltà generosa di privilegio.
Real dispaccio 20 dicembre 1800:
Si fa divieto ai nobili di contrarre matrimoni indegni ed indecenti.
Ministeriale del 7 dicembre 1839:
“Secondo le nostre leggi, comprare una terra sulla quale era attaccato un titolo, non importa comprare il titolo. Le contrattazioni per terre feudali sono permesse, dappoiché l’abolizione della feudalità ha ridotto ad allodii le terre soggette a vincolo feudale. I titoli non però han conservato lo stesso divieto che vi era per le antiche leggi de’ feudi, e le stesse regole di trasmessione da persona a persona. Così non possono formar materia di particolari contrattazioni. E questi principi regolatori della materia sono stati applicati a parecchi casi particolari”.
Real rescritto 2 dicembre 1843:
“Ho rassegnato a S.M. l’avviso emesso dalla Real Commissione dei titoli di nobiltà del 28 settembre del cadente anno sulla domanda di N.N. diretta ad essere riconosciuto nel titolo di marchese, di cui nel 28 agosto 1829 fu decorato lo zio di lui, cav. N.N.; e la M.S., nel Consiglio Ordinario di Stato del 28 dell’or caduto mese, non ha trovato luogo alla domanda, perciocché nelle concessioni di nuovi titoli comprendonsi coloro che appartengono alla sola famiglia del concessionario; ed inoltre nel caso di che trattasi, la forma della concessione del primo intestatario e pei suoi discendenti esclude i collaterali del primo concessionario, massimamente quando discendano da femmina”.
Reale rescritto 29 luglio 1853:
“(…) nella successione dé titoli materni, in difetto di prole maschile, succede colei che gode la prerogativa dell’età, quantunque sia congiunta pel solo lato materno; e come, dopo abolizione della feudalità e dé fidecommessi, i titoli spettino sempre a’ discendenti legittimi e naturali di coloro che, a quell’epoca, li godevano”.
Reale rescritto 10 settembre 1855:
Si stabilì che i figli adottivi non succedevano agli onori nobiliari dell’adottante.
Reale rescritto 11 ottobre 1855:
Si stabilì che agli affini non possono succedere nei titoli nobiliari.
Reale rescritto 15 ottobre 1857:
Si stabilì che il grado di giudice di Gran Corte criminale non produceva nobiltà generosa o di privilegio.
Reale rescritto 19 dicembre 1857:
Si stabilì che solo agli ufficiali delle antiche Reali segreterie di Stato, nonché ai loro discendenti, spettava la nobiltà generosa di privilegio.
Altre indicazioni sulla regolamentazione dello status nobiliare nel Regno delle Due Sicilie
* A Cosenza, già dal 1558, ai dottori ed alle loro famiglie, per ricompensarli della perdita della carica di avvocato della città, furono riconosciuti tutti i privilegi spettanti alla nobiltà cittadina
[cfr. G. Galasso, Economia e società nella Calabria del Cinquecento, pag. 323].
* Nella costituzione di Monteleone fu riconosciuto il diritto ai dottori di legge e ai medici, che vivessero nobilmente e i cui padri avessero vissuto nobilmente, nonché ai loro discendenti che continuassero a vivere nobilmente, di essere ammessi a godere la nobiltà [cfr. G. Galasso, ibidem, pag. 325].
* Per la città di Catanzaro, nel 1647 i borghesi più distinti nelle professioni, nella fattispecie i dottori fisici, furono ammessi a godere delle prerogative della nobiltà
[A. Placanica, Uomini strutture economia in Calabria nei secoli XVI – XVII, Vol. I, “Demografia e società”, pag. 161].
LEGISLAZIONE NOBILIARE DEL REGNO D’ITALIA
Col Regno d’Italia (4 maggio 1861-18 giugno 1946), la nobiltà Italiana era invece disciplinata dall'art. 1,2,3,4 del Regio Decreto del 7 giugno 1943 n. 651 dell'ultimo ordinamento del Regno, in materia nobiliare, recitava:
Art. 1. E' attributo della Sovrana Prerogativa del Re Imperatore:
a) stabilire norme giuridiche aventi forza di legge per l'acquisto, la successione, l'uso e la revoca dei titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari;
b) concedere nuovi titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari; rinnovare titoli e predicati, estinti per mancanza di chiamati alla successione; sanare le lacune e le deficienze nella prova di antiche concessioni o nel passaggio dei relativi titoli e predicati; autorizzare l'accettazione di titoli, predicati e qualifiche nobiliari concessi a cittadini italiani da Potenze estere;
c) decretare la perdita delle distinzioni nobiliari o del diritto a succedervi o la sospensione del loro uso. Le norme giuridiche in materia nobiliare sono emanate mediante decreti Reali controfirmati dal Capo del Governo. Esse sono inserite nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti e dell'avvenuta inserzione si dà annuncio nella Gazzetta Ufficiale, la quale provvede in pari tempo alla pubblicazione dell'atto inserito.
Art. 2 -i titoli, i predicati, le qualifiche e gli stemmi nobiliari sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto in conformità delle norme vigenti e si acquistano per successione.
Art. 3- Sono concessi dal Sovrano i titoli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Visconte, Barone e Nobile. Sono riconosciuti, oltre quelli sopracitati, se derivano da antiche concessioni, anche i titoli di Signore, Cavaliere ereditario, Patrizio e Nobile di determinate città. Il titolo di Nobile è comune agli insigniti di ogni altro titolo.
Art 4. – (Dei provvedimenti nobiliari): i provvedimenti nobiliari sono o di Grazia o di Giustizia.
I Provvedimenti di Grazia sono presi o Motu proprio o su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, ed emanati per decreto Reale seguito da Regie Lettere Patenti; quelli di Giustizia sono emanati per decreto del Capo del Governo.
I provvedimenti nobiliari emanati mediante Decreti Reali sono controfirmati dal Capo del Governo, registrati alla Corte dei Conti, trascritti in apposito registro nel Regio Archivio di Stato di Roma e conservati in originale nell'Archivio della Consulta Araldica.
La Consulta A raldica fu un collegio istituito dal Regno d'Italia nel 1869 per dare pareri al governo in materia di titoli nobiliari, stemmi e altre pubbliche onorificenze, che divenne il massimo organo consultiv o (non giurisdizionale) in campo araldico dell'ordinamento
monarchico italiano.
Alcune funzioni della consulta relative all'araldica civica e degli altri enti pubblici sono, nell'Italia repubblicana, competenza del dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministr i.
LEGISLAZIONE NOBILIARE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Benchè oggi la Repubblica Italiana non possa creare e conferire nuovi titoli nobiliari a chi ne sarebbe meritevole, al contrario riconosce e tutela i diritti storico-nobiliari delle casate italiane di origine feudale , cognomizzando infatti il rispettivo predicato nobiliare sulla loro carta di identità, ai sensi del secondo comma della XIV disposizione transitoria e finale dell’attuale costituzione repubblicana, per la quale i “predicati nobiliari esistenti prima del 28 ottobre 1922 vanno come parte del gognome”.
Diritti ripresi anche dalla Suprema Corte di Cassazione (S.U. 20 maggio 1965 n.986 e 987, Cass. 18 dicembre 1963 n.3189) relativamente proprio al diritto di cognomizzare il predicato nobiliare spettante.
Disposizione sancita anche da Cfr. Cass. SS.UU. 06/04/1964 n. 751. La sentenza di Cass. civ. 07/03/1991, n. 2426.
I predicati nobiliari sono dunque funzione sociale di elemento distintivo dell’identità delle casate feudali, utili a evitare confusione con altri soggetti (sentenza 10936/1997 della Corte di Cassazione), diritto che trova fondamento anche nell’art. 2 della Costituzione repubblicana; art. 7 c.c. articoli che infatti tutelano i diritti inviolabili dell’uomo nella complessa unitarietà e di tutte le sue componenti, e dunque sia come singolo, sia, appunto, nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità.
Anche il Consiglio di Stato – Sezione I, del 12 aprile 2012 n. 1783, ha confermato che i predicati nobiliari servono per meglio identificare una persona o un gruppo familiare che ha goduto di nobiltà legata all’intestazione di un feudo.
Dottrina espressa anche da Corte cost. 3 febbraio 1994, n. 13. Cass. Civ., n. 2426 del 7-3-1999.
Cass. Civ. n. 10936 del 7-11- 1997.
Cass. Civ. n. 2361 del 1978; n. 2426 del 7-3-1991).
Cons. Stato Sez. I 17/03/2004 n. 515.
Cfr. SS.UU. sent. n. 935 del 24/03/1969.
Cfr. Trib. Catania n. 3786 del 02/10/1998.
Le famiglie che hanno goduto di un titolo nobiliare di origine feudale, possono dunque richiedere alla magistratura ordinaria l'aggiunta del loro predicato nobiliare al cognome, dimostrando con documenti storici di averne diritto. Tale diritto viene applicato dalla magistratura della Repubblica Italiana, con sentenza detta di "cognomizzazione" del predicato nobiliare.
Il predicato nobiliare come tale passa quindi a tutta la discendenza, e viene formalmente trascritto sulla carta di identità e sul Registro Anagrafico dello Stato Civile dell’avente diritto.
Per la Repubblica Italiana, sono dunque riconosciuti nei loro diritti famigliari, sociali, e storico-nobiliari, solo quelle famiglie che hanno ottenuto sulla carta di identità la cognomizzazione del predicato nobiliare spettante, che viene quindi tutelato dallo stato da abusi o usurpazioni, quale patrimonio storico dei casati italiani di origine feudale, nonché quale prova di appartenenza allo status nobiliare.
Esempi di predicato nobiliare:
Luchino Visconti di Modrone - il predicato è " di Modrone"
Lu c a Cord ero di Mont eze mol o - il predicato è "di Montezemolo”
Per cognomizzare un predicato nobiliare, si deve proporre un’azione di contenzioso ordinaria nei confronti del Pubblico minister o dell’Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, e de lle eventuali controinformazion i .
Il giudice nomina un CTU (Consulente Tecnico Ufficio), che spesso è uno storico, araldista, genealogista, il quale prende in esame le prove documentali fornite dal richiedente.
In caso di es ame favorevole, il giudice con sentenza ordina allo spettante ufficio anagrafico l’aggiunta del predicato nobiliare dell’avente diritto, sul Registro Anagrafico, e conseguentemente sulla sua carta di identità.
Il p redicato nobiliare viene quindi ufficialmente tutelato dall’ordinamento repubblicano, e diviene trasmissibile a tutti i discendenti, rientrando nella normativa di tutela al nome.
In conclusione la Repubblica Italiana non può concedere nuovi titoli nobiliari, ma riconosce e tutela formalmente i predicati dei titoli nobiliari esistenti prima del 28 ottobre 1922.
Ne consegue che oggi la Repubblica Italiana e quindi il suo ordinamento giuridico, riconosce solo quelle famiglie nobili che hanno cognomizzato il proprio predicato nobiliare sulla carta di identità, sul passaporto, e quindi sul Registro Anagrafico.
Diversamente le casate che non ottengono la cognomizzazione del predicato nobiliare spettante dall’attuale ordinamento repubblicano, rimangono nobili solo per il precedente ordinamento monarchico, cioè per il Regno d’Italia, ma non per l’attuale Repubblica Italiana.
Si ripete quindi la stessa situazione in cui si erano venute a trovare le famiglie nobili degli stati preunitari (Regno delle due Sicilie, Gran Ducato di Toscana, Stato Pontificio, ecc. ecc.), le quali con l’avvento del Regno d’Italia (1871), dovevano ottenere una rinnovazione del titolo nobiliare spettante da parte del nuovo regno italiano creato dai Savoia, dato che diversamente sarebbero rimaste nobili solo per il rispettivo stato preunitario, ma non per il neo Regno d’Italia.
In conclusione con la Repubblica Italiana le certificazioni nobiliari, sono state praticamente sostituite dai provvedimenti della magistratura ordinaria, relativamente alle sentenze di accoglimento della cognomizzazione del predicato feudale sui documenti anagrafici e dello stato civile delle casate feudali aventi diritto, nel rispetto del secondo comma della XIV disposizione transitoria e finale dell'attuale costituzione italiana, per la quale come detto i predicati feudali esistenti prima del 28 ottobre 1922 fanno parte del cognome.
ORDINE DI MALTA
La nuova carta costituzionale melitense promulgata il 02.09.2022 su impulso di Sua Santità Papa Francesco, riprendendo la sentenza del 24 gennaio 1953, emessa dal Tribunale Cardinalizio istituito il 10 dicembre 1951 con chirografo di Papa Pio XII, conferma che le “prerogative inerenti all’Ordine come soggetto di diritto internazionale, che sono proprie della sovranità, NON costituiscono tuttavia nell’Ordine quel complesso di poteri e prerogative, che è proprio degli Enti sovrani nel senso pieno della parola”. Infatti, l’Ordine è “un Ordine religioso, approvato dalla Santa Sede. Esso persegue, oltre la santificazione dei suoi membri, anche fini religiosi, caritativi e assistenziali”. Inoltre, “Le due qualità di Ordine sovrano e di Ordine religioso sono intimamente connesse tra di loro. La qualità di Ordine sovrano della Istituzione è funzionale, ossia diretta ad assicurare il raggiungimento dei fini dell’Ordine stesso e il suo sviluppo nel mondo” (Acta Apostolicae Sedis 45 [1953], 765-767).
1)-Per la Santa Sede inoltre l’Ordine di Malta è il secondo ordine di sub-collazione pontificia, dopo il più prestigioso Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, che infatti nel cerimoniale di corte in Vaticano ha la precedenza sull’Ordine di Malta.
2)-Lo stato Italiano (ovvero Regno d’Italia e Repubblica Italiana) per legge hanno sempre trattato e considerato l’Ordine di Malta come un ente straniero, cioè non Italiano, (legge del 3 marzo 1951 n. 178) motivo per il quale i titoli nobiliari e i predicati riconosciuti da quest’ordine cavalleresco a cittadini con passaporto italiano, non sono mai stati riconosciuti dallo stato Italiano. Infatti sotto il Regno d’Italia, i cittadini con passaporto italiano essendo tali, erano soggetti ovviamente alle leggi nobiliari del Regno d’Italia. Per avere quindi un formale, ufficiale, riconoscimento nobiliare dello stato italiano, costoro dovevano dunque presentare prove nobiliari alla Regia Consulta Araldica del Regno (ufficio araldico di stato), pagando inoltre alla corona le relative tasse nobiliari. Anche oggi con la Repubblica Italiana, non sono riconosciute le famiglie che abbiano ottenuto riconoscimenti di titoli e predicati dall’ordine di Malta, dato che ai sensi del secondo comma della quattordicesima disposizione transitoria e finale della costituzione repubblicana, sono infatti riconosciuti nei loro diritti storico-nobiliari, solo quei casati che hanno ottenuto sulla carta di identità la cognomizzazione del proprio predicato nobiliare, che viene quindi tutelato dallo stato da abusi o usurpazioni, quale patrimonio storico dei nobili italiani, nonché quale prova di appartenenza allo status storico -nobiliare di una famiglia.
In conclusione l’Ordine di Malta non si è mai sostituito allo stato Italiano (Regno d’Italia e Repubblica Italiana), in materia di riconoscimenti di titoli nobiliari e predicati feudali.
Ecco perché i cittadini italiani, i cui titoli nobiliari e predicati feudali, riconosciuti dall’Ordine di Malta (se non riconosciuti anche dagli appositi organi statali italiani) non si trovano infatti elencati nelle fonti, nobiliari, ufficiali del Regno d’Italia (Libro d’Oro della Nobiltà Italiana, ed Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana), così come non si trovano oggi censiti col rispettivo, predicato, nobiliare, spettante, nel Registro Anagrafico della Repubblica Italiana (unica fonte oggi probatoria della Repubblica Italiana, relativamente all’appartenenza storico-nobiliare di un casato).
Le casate italiane riconosciute ufficialmente dalla Repubblica Italiana, vengono quindi trascritte col rispettivo predicato nobiliare nel Registro Anagrafico nazionale (prova ufficiale del riconoscimento di stato).
In foto ad esempio la Carta di identità della signora BIANCA ROSSI, da non confondere però col casato ROSSI di MONTELERA, dato che il predicato di MONTELERA come si vede non le è stato cognomizzato, ai sensi costituzionali. A dimostrazione che solo i nobili italiani che hanno cognomizzato il rispettivo predicato feudale sulla propria carta di identità, sono riconosciuti dalla Repubblica Italiana nei loro diritti storici.
Il Ministero dell'interno è un dicastero del governo italiano. Ha competenza sull'ordine pubblico nella sua qualità di massima autorità nazionale di pubblica sicurezza, ed è anche l’ente statale che emana la Carta di Identità con la cognomizzazione del predicato nobiliare agli aventi diritto.
Logo del Ministero dell’Interno
Sentenza di cognomizzazione del Predicato Nobiliare rilasciata dalla Repubblica Italiana su cartellina azzurra con clichet in oro.
Particolare della Sentenza di cognomizzazione del Predicato Nobiliare rilasciata dalla Repubblica Italiana su cartellina azzurra con clichet in oro.
Sentenza di cognomizzazione del Predicato Nobiliare rilasciata dalla Repubblica Italiana su cartellina azzurra con clichet in oro.